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Rintraccio posto di lavoro e reddito
Rintraccio pensione inpsRichiedilo qui
Questi servizi consentono, inoltre, di accertare la capacità di restituire un debito. Infatti, con il rintraccio posto di lavoro e reddito viene accertata anche la retribuzione mensile, mentre nel rintraccio pensione viene indicato l’importo della pensione.
Notifica, citazione e pignoramento
Avvenuta la notifica del pignoramento al datore di lavoro e al debitore stesso, il datore di lavoro comunica al creditore se il dipendente è in credito di somme di denaro o meno mediante posta certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno. In un secondo momento, sia il debitore che il terzo pignorato devono comparire in un’udienza davanti a un tribunale civile. Nell’atto di pignoramento è infatti contenuta una citazione a comparire in un’udienza. Sarà il Giudice che dovrà verificare se il terzo pignorato, datore di lavoro o ente pensionistico, abbia fornito una dichiarazione positiva o negativa in merito, rispettivamente, alla esistenza o meno di crediti pignorabili. In caso positivo, si procede con il pignoramento.
Da questo momento in poi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico sarà obbligato, per legge, a trattenere 1/5 dello stipendio e versarlo direttamente al creditore finché il debito non sarà completamente saldato. Il creditore non può pignorare più di 1/5 dello stipendio o della pensione. Si tratta di un procedimento valido per qualsiasi tipo di stipendio o pensione, a prescindere dall’importo erogato dal datore di lavoro. La regola resta valida anche nel caso in cui il dipendente sia creditore solo del TFR, sul quale comunque viene applicata la regola dell’1/5.
Pignoramento di stipendio e pensione, limiti e salvaguardie
I limiti e le salvaguardie per dipendenti e pensionati al pignoramento presso terzi differiscono a seconda che si riferiscano al pignoramento di stipendio e pensione.
L’articolo 545 del Codice di Procedura Civile stabilisce un limite al pignoramento della pensione. Il limite è dato dalla misura massima mensile dell’assegno sociale, incrementato della metà. Per il 2018 tale importo è pari a 679,50 euro pari a euro 453 (importo assegno sociale) + 50%. Il pignoramento della pensione può gravare, quindi, solo sulla parte eccedente tale ammontare, peraltro non per l’intero ma nei limiti di 1/5. Ad esempio, qualora l’importo mensile della pensione sia pari a 1250,00 euro, il pignoramento potrà riguardare solo 1/5 della differenza tra 1250,00 ed euro 679,50.
Per il pignoramento dello stipendio non è previsto il minimo vitale, tuttavia può essere aggredito solo nel rispetto di determinati limiti. I lavoratori possono infatti contare sulla limitazione del quinto dell’importo dello stipendio netto. Il pignoramento non potrà estendersi oltre questo valore. È bene precisare che bisogna prendere come riferimento l’importo mensile netto, non la quota lorda. Praticamente, si tratta dell’importo, al netto di trattenute di legge (imposte e contributi), che il debitore percepisce, oltre al netto di eventuali cessioni volontarie o deleghe di pagamento.
Prestiti e cessioni del quinto nel pignoramento di stipendio e pensione
Nel pignoramento di stipendio e pensioni non si prendono in considerazione eventuali prestiti, finanziamenti o cessioni del quinto fatte dal debitore a favore di banche o finanziarie. Per semplificare, se il debitore percepisce uno stipendio di 1300,00 euro ed ha in corso una cessione del quinto di 500 euro, il pignoramento sarà sempre pari ad 1/5 dello stipendio mensile netto, quindi euro 260, nonostante il lavoratore percepisca effettivamente 800 euro. L’importo di euro 500 sarà, quindi, a carico del lavoratore.
Notifica di pignoramento di stipendio e pensione su reddito già pignorato
Si può verificare che vengano notificati più pignoramenti presso terzi al debitore. In questi casi si procede per ordine di notifica in modo che il successivo possa essere soddisfatto solo dopo che il precedente sia stato interamente saldato. Il Giudice infatti assegnerà l’assegnazione delle somme “in accodo”, l’una di seguito alla precedente. Questa norma non vale qualora i pignoramenti abbiamo cause differenti:
- debiti tra privati (verso un fornitore, un parente, un professionista, ..)
- tasse, tributi o sanzioni (a favore dello Stato)
- debiti per alimenti (verso la ex coniuge)
Quindi, se i pignoramenti notificati successivamente hanno cause differenti, è prevista una deroga alla soglia di 1/5 dello stipendio. Il Giudice può, infatti, disporre di superare la soglia del quinto a condizione che sia comunque garantito al debitore un importo mensile non inferiore alla metà dello stipendio o della pensione.
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