Tra le numerose agevolazioni fiscali che lo Stato ha previsto per le persone disabili o per i familiari che li hanno fiscalmente a carico, ve ne sono anche alcune che riguardano l’auto. I benefici vanno dalla detrazione Irpef alla riduzione – in alcuni casi esenzione – delle altre imposte che gravano sulla vettura, ossia l’Iva, l’Ipt e la tassa automobilistica. Prima di vedere nel dettaglio, ambito per ambito, quali sono questi benefici bisogna però tracciarne il perimetro, ossia capire chi ne ha diritto, in quali situazioni, per quali veicoli e quando si può usufruirne. Con l’avvertenza che maggiori dettagli sono disponibili su una specifica guida aggiornata periodicamente dall’Agenzia delle entrate intitolata “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, consultabile e scaricabile gratuitamente sul sito internet dell’Agenzia.
I veicoli con i benefici. Innanzitutto, le agevolazioni non sono previste su tutti i mezzi, ma solo sulle normali autovetture, sugli autocaravan (i cosiddetti camper), sulle motocarrozzette a tre ruote e su auto o moto per trasporti specifici. Attenzione, però: non è agevolato l’acquisto di quadricicli leggeri, le cosiddette “microcar”, che possono essere guidate con il cosiddetto patentino per ciclomotori, ossia la patente AM. Sugli autocaravan, poi, non vi è alcun beneficio Iva, Ipt e bollo e l’agevolazione è limitata alla detrazione Irpef. Per quanto riguarda le auto, la legge prevede un limite di cilindrata su quelle alimentate benzina e gasolio, anche ibride, e un limite di potenza sulle auto elettriche: nel caso di vetture con motore endotermico il limite è di 2.000 cm3 per quelle a benzina e di 2.800 cm3 per quelle a gasolio. Il limite di potenza delle auto elettriche è di 150 kW (è il valore indicato al punto P.2 della carta di circolazione).
Chi può accedere alle agevolazioni. Possono accedere alle agevolazioni i seguenti disabili:
– Non vedenti (affetti da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione);
– Sordi (affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva);
– Persone con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento con certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione medica;
– Persone con una limitazione permanente della capacità di deambulazione derivante da patologie o affetti da pluriamputazioni, anch’esse con certificazione di disabilità grave rilasciata dalla Commissione medica;
– Persone con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. In quest’ultima situazione, però, i benefici sono concessi solo in caso di adattamento del veicolo secondo le prescrizioni della Commissione che ha riconosciuto l’idoneità alla guida.
– Le persone invalide con una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta hanno invece diritto al solo contrassegno invalidi. Attenzione, per individuare il diritto alle agevolazioni fiscali e le condizioni per accedervi è necessario che nei verbali di “invalidità civile” o di “handicap” risulti esplicitamente una delle situazioni previste dalla legge.
Le condizioni. Le agevolazioni sono riconosciute solo se i veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, direttamente dalle persone con invalidità, oppure a beneficio di esse nel caso in cui il disabile non possa guidare. I benefici sono riconosciuti direttamente al disabile oppure al familiare che ha sostenuto la spesa, ma solo se la persona con disabilità è fiscalmente a carico. Questa situazione si verifica se il disabile non ha reddito oppure ha un reddito annuo fino a 2.840,51 euro. Questo limite sale a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni di età. Attenzione, per il raggiungimento di questi limiti non bisogna tenere conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
Iva. Anziché al 22%, l’aliquota per i disabili è al 4%. Questo beneficio si applica sia ai veicoli nuovi sia a quelli usati (ma solo se venduti da una concessionaria o da un autosalone indipendente) ed è indipendente dal prezzo di acquisto. L’unica limitazione, come detto, è quella relativa alla cilindrata o alla potenza, come abbiamo visto. Si può beneficiarne non più di una volta ogni quattro anni decorrenti dalla data di acquisto, ma si può ottenere nuovamente il beneficio prima dei quattro anni se il veicolo è stato radiato per demolizione oppure è stato rubato e non è stato ritrovato. Nel caso in cui il veicolo venga ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni (22%) e quella pagata (4%). Questa norma non si applica nel caso in cui, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap il disabile sia “costretto” a vendere il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti. L’Iva al 4% si applica anche agli optional a pagamento purché acquistati contestualmente alla vettura, e agli adattamenti di veicoli non adattati già posseduti dal disabile (in questo caso non rilevano i limiti di cilindrata e di potenza, ovviamente). L’Iva ridotta può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti. Infine, l’Iva ridotta è prevista anche in caso di acquisto in leasing, ma solo se nel contratto è previsto l’obbligo di riscatto da parte dell’utilizzatore. In questa situazione l’Iva ridotta si applica sia all’anticipo, sia ai canoni sia al riscatto.
Ipt. L’acquisto di un’auto, nuova o usata, comporta il pagamento dell’Imposta provinciale di trascrizione (Ipt). Che sulle auto ha importo compreso, a seconda delle province, tra 151 e 196 euro per quelle fino a 53 kW e tra 3,51 e 4,56 euro/kW per quelle di potenza superiore. Tranne che per i non vedenti e i sordi, nelle altre situazioni è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta se il veicolo è destinato al trasporto o alla guida di persone con disabilità.
Tassa automobilistica (bollo). L’esenzione è permanente, ma non è automatica: bisogna presentare all’ufficio tributi della regione competente una specifica richiesta entro 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della prima tassa sullo specifico veicolo per il quale si chiede l’esenzione. Questa richiesta va ovviamente ripresentata in caso di acquisto di un nuovo veicolo, mentre in caso di vendita di un veicolo esentato bisogna comunicarlo allo stesso ufficio a cui era stata presentata l’istanza di esenzione. Trattandosi di una tassa regionale, le singole regioni possono estendere l’agevolazione anche ad altre categorie di invalidi rispetto a quelle previste dalla legge nazionale. Se il disabile ha più di un veicolo l’esenzione, ovviamente, vale solo per uno di essi a scelta del disabile.
Irpef. La spesa di acquisto di un veicolo, nuovo o usato, da parte del disabile o della persona di cui il disabile è fiscalmente a carico può essere detratta dall’Irpef nella misura del 19% nel limite di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio a partire dalla data di acquisto. È possibile ottenere nuovamente il beneficio entro il quadriennio solo se il veicolo precedente è stato radiato per demolizione dal Pra. Se, invece, il veicolo è stato rubato e non ritrovato, la detrazione per un nuovo veicolo riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell’eventuale rimborso assicurativo (ovviamente se il veicolo era assicurato contro il furto). Se vi sono rate residue da pagare su un veicolo rubato, il contribuente può continuare a detrarle. Dopo quattro anni dalla data dell’acquisto effettuato con le agevolazioni è possibile fruire nuovamente della detrazione Irpef per eventuali acquisti successivi, senza che sia necessario vendere il precedente veicolo. Attenzione, la detrazione, nel limite complessivo di spesa indicato, spetta anche sulle spese di riparazione (ma non su quelle di manutenzione), ma solo se sono state sostenute entro quattro anni dall’acquisto del mezzo.
Infine, in caso di cessione del mezzo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dalla loro applicazione. Questa norma non si applica solo nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti. Anche in questo caso, tuttavia, non è agevolabile l’acquisto del veicolo prima che siano trascorsi quattro anni dal precedente acquisto, tranne nei casi di cancellazione del veicolo dal Pra per demolizione e furto.
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