Imprese e associazioni hanno l’obbligo di adeguata informativa in bilancio (o sul proprio sito Internet) per le erogazioni pubbliche ricevute per importi complessivamente superiori a 10.000 euro. Con decorrenza dai bilanci per il 2023, a differenza degli anni precedenti, non sono più previste proroghe all’applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento in relazione all’informativa delle erogazioni ricevute. Da quest’anno è inoltre prevista l’esenzione dell’informativa per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Più specificamente, i destinatari dell’obbligo possono essere raggruppati in due categorie:
– le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;
– le imprese.
1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un’attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Termine per la pubblicazione
Per i soggetti che depositano un bilancio (sia esso ordinario, abbreviato o delle micro imprese) l’adempimento può essere assolto in sede di approvazione del bilancio d’esercizio contenente la nota integrativa o le c.d. annotazioni.
In particolare, per le c.d. micro imprese sembra che l’adempimento possa essere effettuato alternativamente:
– in calce allo Stato Patrimoniale;
– sul sito Internet,
entro il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale vengono percepite le erogazioni.
Nel caso in cui il bilancio d’esercizio non venga approvato entro 120 giorni bensì nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il termine per l’adempimento dell’informazione delle erogazioni ricevute viene differito.
In caso di soggetti che non depositano il bilancio l’adempimento deve essere effettuato mediante pubblicazioni Internet entro il 30 giugno di ogni anno.
Limite d’importo
Conseguenzialmente, l’obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore a 10.000 euro.
Indicazione in nota integrativa
Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:
a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
b) denominazione del soggetto erogante;
c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
d) data di incasso;
e) causale.
Fac-simile indicazione in nota integrativa/annotazioni Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 Con riferimento all’art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni ricevute dalle pubbliche amministrazioni: – ……………………….; – ……………………….; – ……………………….. |
Tale semplificazione è applicabile sia ai soggetti che inseriscono l’informativa in nota integrativa che ai soggetti che provvedono sui siti Internet.
Si evidenzia che l’obbligo di rendicontazione segue il criterio c.d. di cassa, in quanto riguarda gli importi “effettivamente erogati”.
Pubblicazione su siti Internet
I soggetti non tenuti alla redazione dei bilanci, ovvero imprenditori individuali e società di persone, assolvono al suddetto obbligo mediante pubblicazione delle necessarie informazioni sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, nel caso non si abbia un sito Internet, mediante pubblicazione sui portali delle associazioni di categoria di appartenenza.
Sanzione per mancata indicazione dei contributi pubblici
Nel corso degli anni precedenti erano state previste proroghe per l’applicazione delle suddette sanzioni, proroghe non più previste attualmente.
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