Con la ris. n. 38 di ieri, l’Agenzia ha istituito il codice tributo per versare tramite F24 le somme dovute per decadenza dalle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali (ZES).

L’art. 1 commi da 173 a 176 della L. 178/2020 ha introdotto misure sulle agevolazioni fiscali a favore delle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2023 (art. 22 comma 4 del DL 124/2023), una nuova iniziativa economica nelle ZES, istituite ai sensi del DL 91/2017, consistenti in una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona, prevedendo, tra l’altro, le cause che ne determinano la decadenza, nonché l’obbligo di restituzione dell’agevolazione della quale hanno già beneficiato.

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In caso di decadenza dall’agevolazione, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute a titolo di recupero dell’imposta sul reddito, precedentemente versata in misura ridotta, dalle imprese che, dopo la fruizione del beneficio, hanno aderito al consolidato fiscale ovvero al regime di trasparenza fiscale, la ris. n. 38 ha istituito il codice tributo “2022”, denominato “Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore delle imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES – Soggetto consolidato o trasparente – art. 1, commi 173-176, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, nel formato “AAAA”.

L’Agenzia precisa che resta fermo l’utilizzo dei codici tributo 8918 e 1990 per il versamento di sanzioni e interessi in caso di ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, istituiti, rispettivamente, con le ris. nn. 76/2004 e 109/2007.