La Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, con sentenza n. 16122 del 6 giugno 2024, sulla natura del finanziamento soci a favore della società e sulla possibilità di riferire tali finanziamenti alla società medesima.
Nel caso de quo, la Corte di legittimità – confermando il principio di diritto affermato in precedenza dalle Sezioni Unite (v. Cass. S.U. n. 22232 del 2016) – ha stabilito che il pagamento dei debiti societari da parte dei soci della stessa deve essere qualificato come finanziamento soci “senza alcuna rilevanza della fonte di approvvigionamento del denaro utilizzato dal socio”.
I giudici hanno inoltre precisato che “la prescrizione abbreviata di cui all’art. 2494 comma 1 C.c. non si applica all’azione di regresso spettante al socio che, avendo assunto un debito per finanziare la società, si sia rivolto a un altro socio per il recupero della quota a lui facente carico, posto che il rapporto non trova la sua fonte in un obbligo derivante dal contratto sociale o da una deliberazione della società, ma da un rapporto riguardante il solo finanziamento”.
Alla luce di quanto precede, si riviene quindi come “il finanziamento di un socio a favore di una società può essere ritenuto derivante dal rapporto sociale solo se si alleghi e dimostri che la fonte di tale obbligazione deriva da una deliberazione riferibile alla società” e che “in difetto, il rapporto con la società è individuabile solo in via di fatto, per la mera constatazione che beneficiario effettivo del pagamento è la società, ma nessun rapporto sociale può essere invocabile nella specie, con la conseguenza che al relativo credito di regresso non può essere applicata la prescrizione breve che (…) ha carattere eccezionale e deve, quindi, essere oggetto di stretta interpretazione.”
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