Il Decreto CER, le regole operative per accedere a contributi PNRR e tariffe incentivanti, esempi e casi d’uso, i corrispettivi al GSE
Dall’8 aprile 2024 sono aperti i portali GSE per presentare le domande di accesso agli incentivi per le tariffe incentivanti e ai contributi PNRR per le comunità energetiche e l’autoconsumo.
Il D.M. 414/2023, noto come Decreto CER o CACER, ha stanziato incentivi per 5,7 miliardi, dei quali 2,2 finanziati con il PNRR, definendo i criteri e le modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.
In attuazione al decreto CER, il GSE ha poi fornito le regole operative su requisiti di ammissibilità, modalità di presentazione delle domande e tempistiche.
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aggiornamento
Trattamento fiscale contributi CER: il parere delle Entrate
Con la risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024, l’Agenzie delle Entrate fornisce importanti chiarimenti sul trattamento fiscale della ripartizione dei contributi GSE ai membri delle Comunità energetiche (CER) costituite in forma di enti non commerciali.
La richiesta dell’istante, attiva nel Terzo settore e focalizzata sulla sostenibilità ambientale, riguarda il trattamento tributario delle restituzioni che la CER, costituita in forma di ente associativo del terzo settore, può operare a favore dei propri membri o soci, che hanno concorso all’autoconsumo di energia.
Il riferimento è all’articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 che consente alle CER di distribuire ai membri i contributi ricevuti dal GSE, come la “Tariffa premio” e il “contributo ARERA”, a condizione che tali distribuzioni siano considerate benefici economici e non profitti.
L’istanza ritiene che le somme restituite ai membri non devono essere tassate come utili della CER, in quanto queste non rappresentano profitti finanziari, ma piuttosto il risultato di un’attività di interesse generale.
L’Agenzia delle Entrate ha confermato che le somme attribuite ai membri assumono rilevanza fiscale a livello individuale, a seconda della natura giuridica dei membri stessi. In sintesi, i contributi ricevuti dalla CER e distribuiti ai membri non devono essere considerati utili, bensì come benefici economici, escludendo così la loro tassazione come profitti.
Il trattamento fiscale dei contributi erogati dal GSE alle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e successivamente distribuiti ai membri deve essere valutato a livello individuale, in base alla natura giuridica di ciascun membro, quando:
- le somme sono restituite a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, arti e professioni, non hanno rilevanza reddituale. Tali somme sono considerate redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR, ma solo per la parte eccedente l’autoconsumo istantaneo;
- le somme sono restituite a imprese, concorrono a formare il reddito d’impresa. Tuttavia, l’esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di CER costituite in forma di enti non commerciali non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale, ai sensi dell’articolo 119, comma 16-bis del D.L. 34/2020. Pertanto, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del TUIR.
In sintesi, le somme restituite ai membri della CER non si trasformano mai in utile per la comunità stessa, in quanto sono incassate in nome proprio dalla CER ma per conto dei membri, titolari delle unità di consumo attraverso cui si svolge l’autoconsumo. Tali restituzioni rappresentano benefici economici diversi dai profitti, in linea con l’articolo 31 del D.Lgs. 199/2021 che stabilisce l’obiettivo della comunità che è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari.
I contributi PNRR e le tariffe incentivanti per le comunità energetiche
Le comunità energetiche rinnovabili – introdotte in Italia dal Decreto Milleproroghe 162/2019 in attuazione alla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE) – sono associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unirsi con l’obiettivo di dotarsi di impianti per la produzione, l’autoconsumo e la condivisione di energia rinnovabile.
Il decreto CER prevede due strumenti per promuovere lo sviluppo delle CER in Italia:
- un contributo a fondo perduto del 40%, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti,
- una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.
Sul suo sito istituzionale (www.gse.it) il GSE fornisce documenti, guide informative e canali di supporto dedicati per assistere gli utenti nella costituzione delle CER.
Attualmente, sono già disponibili le FAQ per orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti e cooperative.
È anche attivo un simulatore online per la valutazione energetica ed economica delle iniziative, mentre già ora è consultabile la mappa interattiva delle cabine primarie sul territorio nazionale.
Configurazioni ammesse ai servizi e agli incentivi CER
Le Regole operative del GSE forniscono le indicazioni pratiche per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso erogato dal GSE e finalizzato alla determinazione dell’energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell’energia autoconsumata e di quella incentivata.
Le tipologie di configurazione CACER ammesse al servizio sono le seguenti:
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
- gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
- comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
- cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
- gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;
- comunità energetica dei cittadini (CEC);
- autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.
Secondo quanto previsto dal Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:
- autoconsumatore a distanza;
- gruppo di autoconsumatori;
- CER.
Mentre le tipologie di configurazione ammesse ai contributi in conto capitale sono:
- CER;
- gruppo di autoconsumatori.
Chi può beneficiare ai contributi a fondo perduto CER
Possono beneficiare del contributo a fondo perduto CER e gruppi di autoconsumatori dei territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti, fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato, mentre la tariffa incentivante, invece, varrà per tutti i Comuni.
L’intervento rientra nella misura del PNRR e riguarderà sia la realizzazione di nuovi impianti che il potenziamento di impianti già esistenti: la misura è finanziata con 2,2 miliardi di euro e punta a realizzare una potenza complessiva di almeno 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GW ogni anno.
Chi otterrà il contributo a fondo perduto, potrà chiedere di cumularlo con l’incentivo in tariffa.
Contributi a fondo perduto CER: requisiti degli impianti
Accedono all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, che rispettano i seguenti requisiti:
- la potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, risulta non superiore a 1 MW;
- l’avvio lavori per la realizzazione degli impianti è successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile sono realizzate nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- le CER devono essere regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda;
- gli impianti di produzione e i punti di prelievo facenti parte delle CACER sono connessi alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria, fermo restando quanto disposto per le isole minori dall’articolo 32, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 199 del 2021;
- possesso dei requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e i requisiti costruttivi declinati nelle regole operative di cui all’articolo 8 del presente decreto);
- gli aiuti al funzionamento concessi ai sensi del presente decreto non possono superare i 20 milioni di EURO per impresa per progetto.
Contributi a fondo perduto CER: spese ammissibili
I contributi possono essere richiesti per sostenere le seguenti spese:
- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.;
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di perfettibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera;
- direzioni lavori, sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
Le ultime 4 voci sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento.
Contributi a fondo perduto CER: importi e massimali
Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile e tale determinazione verrà calcolato considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa dichiarato dal decreto.
Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:
- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.
Per un impianto di potenza fino a 20 kWp, per esempio, il contributo in conto capitale potrà arrivare quindi a un massimo di 12mila euro.
È importante tener presente che gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.
L’ammontare del contributo verrà calcolato al momento dell’erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà superare quanto previsto nell’atto di concessione. Ricordiamo che una volta ottenuto il nulla osta da parte del GSE, l’avvio dei lavori dovrà essere comunicato entro 30 giorni direttamente dal portale ufficiale del GSE.
Se si usufruisce del contributo Pnrr o di altri contributi in conto capitale, sempre nella misura massima del 40%, si subirà una decurtazione del 50% della tariffa incentivante.
Nel caso ulteriore in cui si ottenga un contributo in conto capitale superiore al 40% del costo dell’investimento, si perderà del tutto il diritto alla tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta dall’impianto in questione.
Erogazione del contributo
Dopo aver ottenuto l’Atto di concessione dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e aver firmato l’atto d’obbligo sul portale informatico GSE, il beneficiario può procedere con la richiesta del contributo in conto capitale seguendo le modalità indicate di seguito.
Per impianti con potenza fino o pari a 200 kilowatt, è possibile ottenere un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nel decreto ministeriale, seguita dal saldo della quota residua spettante. Oppure è possibile richiedere il saldo del 100% del contributo in conto capitale.
Per impianti con potenza compresa tra 200 kW e 1000 kW, il beneficiario può scegliere tra tre opzioni. La prima consiste nell’ottenere un’anticipazione fino al 10% del valore massimo del contributo in conto capitale indicato nel decreto ministeriale, seguita dal saldo della quota residua spettante. La seconda opzione prevede l’erogazione del 40% del contributo massimo (quota intermedia), seguita dal saldo della quota restante. La terza possibilità è richiedere il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante
Modalità di accesso ai contributi in conto capitale CER
L’invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuata dal soggetto beneficiario a partire dall’8 aprile 2024 e il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.
La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al contributo PNRR riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Qui trovi l’avviso pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi approvato con decreto del Capo del Dipartimento Energia 5 aprile 2024, n. 141.
Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata
Per tutte le CER sono previsti incentivi in conto esercizio sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
- una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. La tariffa è riconosciuta dal GSE – che si occupa anche del calcolo dell’energia autoconsumata virtualmente – per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER. La tariffa è costituita da una parte fissa e una variabile, oscilla tra 60 €/MWh e 120€/MWh in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. La parte fissa varia a seconda della potenza dell’impianto, mentre la parte variabile cambia in base al prezzo di mercato dell’energia. Per gli impianti fotovoltaici è prevista una ulteriore maggiorazione fino a 10 €/MWh in funzione della localizzazione geografica;
- un corrispettivo unitario di valorizzazione per l’energia autoconsumata. Varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) e vale circa 8 €/MWh.
I valori massimi di queste agevolazioni (energia prodotta da impianti sotto i 20 kWp e autoconsumata in una CER del nord Italia) possono ammontare ad un totale di oltre 138 €/MWh di sussidi in conto esercizio.
Inoltre, l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.
L’incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:
- l’erogazione in corso d’anno di un acconto mensile, determinato sulla base di una stima dell’energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
- il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall’anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).
Impianti di produzione ammessi al contributo in conto esercizio
Gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell’appendice A delle regole operative.
Mentre, possono essere ammessi gli impianti di produzione ibridi e quelli che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%. Nella predetta casistica, l’energia elettrica prodotta dall’impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.
Inoltre, ai fini dell’accesso agli incentivi previsti dal decreto, gli impianti inseriti nelle configurazioni di CER, devono rispettare i requisiti che seguono:
- essere stati realizzati tramite intervento di nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti;
- avere potenza massima di 1 MW(per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo 1.2.1.5 Parte II);
- essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
- non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
- rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH;
- nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell’Appendice D;
- essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici.
Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell’entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto/UP sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.
Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso
La richiesta di accesso deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l’area clienti (https://areaclienti.gse.it/), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio delle richieste di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso riportate nell’apposito Manuale Utente denominato “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”, accessibile anche dal menù presente all’interno dell’applicazione.
Incentivi CER: esempi pratici e casi d’uso forniti dal GSE
Il GSE sul portale ufficiale ha pubblicato 3 esempi pratici di vita comune, in particolare, vengono riporte le 3 seguenti storie:
Vivi in un condominio e vuoi proporre o ti è stato proposto di creare un gruppo di autoconsumatori?
La storia di Mario Bianchi – Vive in un condominio nella provincia di Milano e risiede in un palazzo dove ha instaurato un sistema di autoconsumo energetico con il suo vicino di casa. Il periodo di ammortamento dell’investimento è di 8,7 anni, con un rendimento del 9%, su un impianto fotovoltaico con una potenza di 36 kW. Questo impianto produce circa 48.000 kWh all’anno, alimentando 18 unità abitative che consumano mediamente 2.700 kWh ciascuna annui. Queste abitazioni condividono l’energia prodotta tramite il sistema di autoconsumo.
Vivi in un’abitazione indipendente e vuoi diventare membro di una Comunità Energetica?
La storia di Giulia Rossi – Vive in una casa singola e ha aderito a una Comunità di Energia Rinnovabile (CER) promossa dal Comune di Bologna, che include un impianto fotovoltaico con una potenza di 18 kW. Questo impianto produce circa 24.000 kWh all’anno ed è utilizzato da 20 consumatori finali che condividono l’energia prodotta senza sostenere alcun costo per l’impianto.
Vivi in un condominio e vuoi diventare membro di una Comunità Energetica?
La storia di Carla Verdi – Condòmina di un palazzo in provincia di Torino decide di far parte di una comunità energetica rinnovabile promossa dalla parrocchia di quartiere, che include un impianto fotovoltaico pari a 60kW con una produzione annua di 80.000 kWh/anno, con la partecipazione di 30 membri e i ricavi annuali medi per la comunità ammontano a 10.300 €.
Nome | Luogo | Tipo di Impianto | Potenza (kW) | Produzione Annuale (kWh) | Clienti Finali | Ricavi (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Bianchi | Provincia di Milano | Autoconsumo Energetico | 36 | 48,000 | 18 | 2.656€ (guadagno netto in 25 anni per abitazione) |
Giulia Rossi | Bologna | Comunità di Energia Rinnovabile (CER) | 18 | 24,000 | 20 | 3.042€ annui |
Carla Verdi | Provincia di Torino | Comunità Energetica Rinnovabile | 60 | 80,000 | 30 | 10,300€ annui |
Incentivi alle CER: le norme di riferimento e gli aggiornamenti
D.M. 414/2023 – Decreto CER o CACER
Definisce criteri e modalità per la concessione di incentivi per sostenere l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo.
Regole operative GSE per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR
Il provvedimento definisce le regole operative per l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR.
Nella versione aggiornata al 15 aprile sono definiti anche:
- i requisiti e i vincoli temporali di entrata in esercizio degli impianti di produzione per poter beneficiare del meccanismo transitorio di cui al D.M. 16 settembre 2020, purché le richieste di incentivazione siano presentate entro il termine del 24 aprile 2024;
- la descrizione dei criteri di calcolo per l’applicazione delle decurtazioni di cui all’Allegato 1, par. 3 del Decreto CACER nel caso di cumulo della tariffa incentivante con contributi e forme di sostengo pubblico specificati nelle Regole Operative;
- le modalità di determinazione del valore soglia di quota di energia condivisa di cui all’Allegato 1, par. 4 del Decreto CACER;
- l’introduzione della cessione del credito e del mandato all’incasso, che potranno essere consentiti nel rispetto, da parte del Soggetto Referente, del principio della destinazione della tariffa premio eccedentaria ai solo consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali.
D.M. 106/2024 – Decreto Corrispettivi
Approvato il 15 marzo 2024, definisce i corrispettivi che il GSE richiederà ai beneficiari degli incentivi e dei contributi PNRR.
24 aprile 2024: stop al regime transitorio delle CER
Ricordiamo che il 24 aprile si sono chiusi i termini per inviare sul portale del GSE le richieste di incentivazione relative al meccanismo transitorio delle CER e dei Gruppi di autoconsumatori. Il termine è fissato dal Decreto CACER a 60 giorni dall’entrata in vigore delle Regole operative del GSE.
Comunità energetiche: cosa sono, come funzionano, come si costituiscono
La Comunità Energetica Rinnovabile – o CER – è un soggetto giuridico autonomo che ha come obiettivo fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai membri che ne fanno parte o alle aree locali in cui opera.
Possono far parte di una CER cittadini, piccole e medie imprese (a patto che la partecipazione non costituisca l’attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l’energia elettrica prodotta da impianti a fonte rinnovabile.
In una CER l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.
Per sapere nel dettaglio cosa sono le CER, da chi possono essere costituite e come funzionano, leggi i nostri approfondimenti:
Comunità energetiche: cosa sono e come funzionano
Comunità energetiche rinnovabili: tutte le FAQ del GSE
Come creare una comunità energetica rinnovabile
Comunità energetiche in condominio: come crearle, i vantaggi
Autoconsumo collettivo: cos’è e come funziona
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