L’agenzia immobiliare non può pretendere la provvigione per il solo fatto di aver mostrato l’appartamento agli acquirenti.
Non è dovuta la provvigione all’agente immobiliare se questi si è limitato a far visionare l’appartamento e non ha dato un contributo rilevante nella conclusione dell’affare tra venditore e acquirente.
È quanto stabilito dalla Cassazione [1] che, in linea con il costante orientamento giurisprudenziale, ha sottolineato la necessità, ai fini della maturazione della provvigione, del nesso causale tra l’attività svolta dall’agenzia o mediatore immobiliare e la conclusione dell’affare.
In altri termini, l’agente immobiliare ha diritto alla provvigione solo se ha svolto un’attività
essenziale di mediazione tra domanda e offerta dell’immobile, attività senza la quale l’affare non si sarebbe mai concluso.
Si ricorda che, l’affare si intende concluso quando, grazie all’attività mediatrice dell’agente, venditore e acquirente costituiscono un valido vincolo giuridico (quale è già il contratto preliminare e non necessariamente il contratto finale di compravendita).
Qualora, invece, l’agente immobiliare abbia semplicemente fatto visionare l’immobile agli acquirenti, ma non abbia presentato le parti o avviato le trattative, nessuna provvigione gli è dovuta.
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