Prima intraprendere una azione legale di recupero crediti è importante valutare la solvibilità del debitore. Il creditore che decide, ad esempio, di pignorare la pensione del proprio debitore, deve assicurarsi quindi che lo stesso sia effettivamente titolare di una pensione.
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Il rintraccio pensione INPS rappresenta un ottimo strumento proprio per verificare la posizione pensionistica di un soggetto presso un ente pensionistico.
Il legislatore, con il D.L. 83/2015, ha rivisto la normativa sul pignoramento presso terzi, compreso il pignoramento della pensione. In particolare, è stato modificato art. 545 c.p.c., stabilendo che le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.
La parte eccedente questo ammontare è pignorabile presso l’INPS per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato oppure, se la pensione non è ancora stata erogata sul conto corrente, nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
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Il pignoramento di una pensione già accreditata su conto bancario o postale intestato al debitore può avvenire, invece, secondo i seguenti limiti:
- se l’accredito è avvenuto in data anteriore al pignoramento, le somme pignorabili sono quelle eccedenti al triplo dell’assegno sociale;
- quando, invece, l’accredito è stato eseguito alla data del pignoramento o successivamente, le somme sono pignorabili nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma dell’art. 545 c.p.c., nonché dalle speciali disposizioni di legge.
La pensione di reversibilità è pignorabile?
Anche la pensione di reversibilità è pignorabile. Sempre l’art. 545 c.p.c. stabilisce i crediti che non sono pignorabili e tra questi non è citata la pensione di reversibilità.
Viene posto il divieto solo per:
- i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
- o crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
La pensione di reversibilità può essere, quindi, pignorata con le stesse modalità previste per la pensione diretta, come analizzato in precedenza.
Quando diventa impignorabile la pensione di reversibilità?
Ipotizziamo che Tizio percepisca una pensione e che questa, secondo i limiti previsti dalla legge, venga pignorata da un suo creditore.
Tizio viene a mancare e la moglie, in qualità familiare superstite, diviene titolare della pensione di reversibilità del marito. A quest’ultima è riconosciuta la possibilità di rinunciare all’eredità (art. 519 c.c.), affinché non gli venga pignorata la pensione di reversibilità dai creditori del marito deceduto.
In questo modo potrà comunque percepire tale pensione, eliminando, però, a seguito della rinuncia, i debiti del de cuius. La pensione di reversibilità non ha natura successoria ed è, quindi, spettante anche in caso di rinunzia all’eredità (Corte Costituzionale, con Sentenza n° 286/1987).
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