L’assegno dovuto all’ex moglie non ha natura alimentare al contrario di quello dei figli: per cui può essere pignorato e oggetto di compensazione con altri crediti non alimentari.
Oggi, la Cassazione ha definitivamente decretato la pignorabilità dell’assegno di mantenimento. Pignorabilità che, in passato, era solo sospetta ma su cui oggi cala definitivamente il sipario della certezza. Questo perché – ha affermato la Corte in una pronuncia di poche ore fa [1]– il credito vantato dalla donna per il proprio mantenimento non ha – a differenza di quello per il mantenimento dei figli – natura “alimentare”. Cosa significa “natura alimentare”? Che serve per il sostentamento di un soggetto in condizioni di bisogno e necessità, come può essere un bambino, un ragazzo non ancora autosufficiente o anche un genitore anziano e malato che non può procurarsi i mezzi di sostentamento.
Per legge, solo i crediti alimentari sono impignorabili, se non per crediti della stessa natura. Tutti gli altri, invece, lo sono senza limiti o, in casi eccezionali, tenendo conto dei limiti necessari alla sopravvivenza (si pensi al “minimo vitale” per le pensioni, delle quali è pignorabile comunque solo un quinto).
Ora l’assegno di mantenimento si può pignorare per intero? La Corte ha solo fissato il principio generale della pignorabilità. In passato, la giurisprudenza aveva ritenuto pignorabile il mantenimento all’ex coniuge solo relativamente a quella parte non necessaria a soddisfare le esigenze primarie di vita del beneficiario.
Ciò che non si potrà continuare a pignorare è invece il mantenimento per i figli – anche maggiorenni purché non autosufficienti – in quanto ha natura alimentare.
Il caso analizzato dalla Corte riguarda il tentativo di pignorare lo stipendio del marito, attuato dalla moglie, e l’eccezione di compensazione da quest’ultimo sollevata per un credito, a sua volta vantato nei confronti della donna, per il pagamento del 50% del mutuo cointestato. Ne abbiamo parlato in altri due articoli di oggi:
Perché l’assegno di mantenimento dovuto all’ex moglie ora si può pignorare? Perché come detto non è più considerato un assegno alimentare. Secondo, infatti, il nuovo indirizzo interpretativo, l’assegno divorzile o il mantenimento a seguito della separazione non ha struttura alimentare, posto che trova la sua fonte nel diritto all’assistenza materiale inerente al matrimonio e non nell’incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere a sé [2]. Tale circostanza era stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale [3].
Al contrario, il credito relativo all’assegno di mantenimento per i figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, resta di tipo alimentare. Esso, infatti, presuppone uno stato di bisogno perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica. Tale credito, pertanto, è indisponibile (cioè non può essere oggetto di rinuncia) e non può essere pignorato se non per crediti alimentari.
Non essendo, invece, il credito dell’ex moglie di natura alimentare, può ben essere pignorato.
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