Il tool agevola la compilazione del prospetto per certificare l’effettuazione dei controlli finalizzati al rilascio del visto di conformità sul Mod. REDDITI PF 2024 (persone fisiche), che andrà conservato a cura del professionista abilitato.
Videocorso del: 16 ottobre 2023 alle 10.00 – 13.00 (Durata 3 hh) Cod. Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live VALIDI ANCHE COME MATERIE CARATTERIZZANTI COME REVISORE Relatori: Luciano De Angelis Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Videocorso del: 25 Settembre 2024 alle 10.00 – 12.00 (Durata 2 hh) Cod. 223114 Accreditato ODCEC Patti (Me) – (crediti n 2) Solo partecipazione Live Relatori: Dott. Ernesto Gatto Istruzioni per la visione della Videoconferenza: Il giorno stesso della Videoconferenza, 2h e 1h prima dell’inizio programmato verrà inviata e-mail contenente il link per la visione della diretta, servirà premere il bottone blu “partecipa al webinar” (nell’e-mail) qualche minuto prima dell’inizio.
Si applica l’imposta di registro in misura fissa agli apporti a fondo di investimento immobiliare chiuso costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati al momento del conferimento. Con l’ordinanza 19860 depositata il 18 luglio 2024 la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
L’Italia ha il piano Mattei. Abbiamo ribadito anche con la Banca Mondiale, la concentrazione del nostro interesse strategico è sull’Africa, perché tra le tante le necessità e i tanti bisogni a livello globale, noi abbiamo un interesse specifico a focalizzare lo sviluppo sull’Africa, in modo coordinato, nell’ambito del nostro piano Mattei.
All’elenco degli esperti possono iscriversi i soggetti in possesso dei requisiti di anzianità, di esperienza e di formazione di cui all’art. 13 comma 3 e 4 del DLgs. 14/2019; la domanda di iscrizione deve essere presentata all’Ordine professionale di appartenenza ovvero direttamente alla CCIAA territorialmente competente ove il soggetto interessato non sia iscritto ad alcun Albo. Procedure operative Ricevuta la domanda di iscrizione, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del DLgs. 14/2019, l’Ordine di appartenenza procede con la sua valutazione e con la verifica che la documentazione allegata sia completa, per poi comunicare alla CCIAA territorialmente competente il nominativo del professionista, unitamente a una scheda sintetica recante tutte le informazioni necessarie per l’individuazione del profilo dell’esperto.
Con la CM 17/E del 29/07/2024 sono stati forniti chiarimenti sul regime di participation exemption per le società ed enti commerciali non residenti (art. 68 comma 2-bis del TUIR, introdotto dall’art. 1 comma 59 della L. 213/2023). La citata disposizione stabilisce che le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68, comma 4, del Tuir, realizzate da società ed enti commerciali, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato Ue o See e che siano ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, nel caso in cui soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del Tuir (cosiddetta pex).
Va riconosciuta la detraibilità dell’Iva anche e soprattutto quando venga accertata la natura commerciale dell’associazione sportiva con il venir meno delle agevolazioni. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 21145 del 29 luglio 2024 con cui ha accolto il ricorso di un’associazione sportiva.
Da ieri, 29/07/2024, è attivo sul sito dell’Agenzia delle entrate, il servizio web che consente ai depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, di comunicare, attraverso il modello approvato lo scorso 17 aprile con provvedimento del direttore dell’Agenzia, la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti previsti dal Dpr n. 633/1972 L’art. 4 del D.lgs. 1/2024 riconosce al depositario delle scritture contabili la possibilità di comunicare direttamente, previa precedente comunicazione al contribuente, all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico di tenuta delle scritture medesime. Da un punto di vista normativo, è stato introdotto il c. 3-bis nell’art. 35, DPR 633/1972, concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività, stabilendo che: nel caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti; se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di variazione, nei successivi 60gg dalla scadenza del termine: il depositario: avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento; che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico.
Con la risposta n.161 del 26/07/2024 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il riaddebito delle spese comuni sostenute da un’associazione di medici per la gestione dell’attività, come quelle relative all’assicurazione, manutenzione, pulizia, segreteria, può beneficiare del regime di esenzione dall’Iva (articolo 10, comma 2 del Dpr n. 633/1972). L’associazione istante è composta da quattro medici di medicina generale che operano nell’ambito della assistenza primaria, all’interno dello stesso territorio e non svolgono attività di libera professione strutturata per un orario superiore a cinque ore settimanali.
Con il comunicato stampa del 29/07/2024 l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è attivo il servizio web che i depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come per esempio i commercialisti, possono utilizzare per comunicare la fine dell’incarico. Da oggi è infatti possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello – pdf approvato dal Direttore dell’Agenzia con un provvedimento – pdf dello scorso 17 aprile, per comunicare la cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.
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